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! BONIFICHE

D.L.gs n. 152/2006 - PARTE QUARTA

ALCUNI TRA I PUNTI PRINCIPALI

http://universo.initalia.biz

di isidoro bonfà

aggiornato al 09/09/2009

 

PARTE QUARTA (artt. 177-266) - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Titolo V  - Bonifica di siti contaminati (artt. 239-253)

  • Art 240 Definizioni

  • Art 242 Procedure

  • Art 248 Controlli (arpa e provincia)

  • Art 249 aree contaminate di ridotte dimensioni

  • Art 257 sanzioni bonifica siti

  • Art 265 disposizioni transitorie

comma 4 - rimodulazione degli obiettivi di bonifica già autorizzati

4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto (il 29 apr 2006), entro centottanta giorni da tale data (il 26 ott 2006), può essere presentata all'autorità competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. L'autorità competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie.